Sanità: Uap, riconoscere possibilità a infermieri per prescrizioni mediche

L’UAP, Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata, attraverso il suo Presidente, dottoressa Mariastella Giorlandino, si allinea alla posizione dell’Omceo  e alle dichiarazioni del suo presidente, Filippo Anelli, sulla possibilità che venga riconosciuta agli infermieri di rilasciare prescrizioni mediche.

Si sottolinea che per potere rilasciare delle prescrizioni occorre preventivamente eseguire una diagnosi, per la quale, quindi, serve la competenza professionale di un medico. Per poter attribuire nuove competenze ad una categoria professionale sarebbe quantomai opportuno ascoltare tutte le parti preposte, al fine di avere piena contezza della situazione concreta e dei suoi risvolti.Analogamente, l’UAP rinnova il suo profondo dissenso nel poter riconoscere alle farmacie, prive di autorizzazioni regionali all’esercizio di attività sanitarie e prive degli oltre 420 requisiti professionali, strutturali e tecnologici richiesti dal Dpr n. 502/1992, la possibilità di svolgere attività di screening.

Per tali ragioni, l’UAP sta valutando di agire per richiedere una pronuncia della Corte dei Conti su un possibile danno erariale configurabile a fronte degli oltre 112 milioni di euro stanziati alle farmacie per l’esecuzione di screening effettuati in spregio alle norme attualmente vigenti e ai protocolli sanitari previsti, rilasciando quindi screening possibilmente errati.

Al riguardo, occorre rilevare che la L. n. 69/2009, istitutiva delle c.d. farmacie dei servizi, già prevedeva che le farmacie avrebbero potuto ampliare le proprie competenze al di fuori dell’autodiagnosi, ma che in ogni caso le stesse si sarebbero dovute adeguare ai succitati requisiti di cui al Dpr n. 502/1992, al fine di poter garantire ai cittadini referti garantiti da professionisti specializzati.
In sostanza, in assenza di un’esplicita deroga da parte della Legge 69/2009 o del D.lgs. 153/2009, queste norme devono essere interpretate come complementari al quadro normativo già esistente. Quindi, le farmacie possono estendere la loro attività, ma sempre all’interno del perimetro normativo stabilito dal D.P.R. 502/1992 (e dalle sue successive modifiche).Solo così può essere garantito il disposto del Regio Decreto del 1934, che stabilisce una netta separazione tra il ruolo del medico, che diagnostica e prescrive, e quello del farmacista, che distribuisce i farmaci. Consentire ai farmacisti di eseguire diagnosi e somministrare vaccini rappresenta una violazione di questa separazione di competenze, oltre a tutte le mancanze di tutela per salvare realmente la salute dei cittadini già colpiti dal problema dell’abbattimento delle liste di attesa.

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