Diritto all’oblio e libertà di informazione: quale bilanciamento?

di Federica De Stefani, avvocato e responsabile Aidr Regione Lombardia

Lannoso problema del bilanciamento tra il diritto alloblio e la libertà di informazione ritorna al centro di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

Il confine incerto tra la libertà di informazione da un lato e il diritto alloblio dallaltro, nellaccezione di diritto ad essere dimenticato (lart. 17 del Regolamento riporta right to be forgottentradotto in italiano in diritto alloblio), viene nuovamente precisato dal Garante che torna ad occuparsi del caso di un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale online.
Nello specifico, un cittadino chiedeva di ordinare alleditore della testata giornalistica online di cancellare i propri dati personali da un articolo pubblicato in estratto nellarchivio online. Luomo, infatti, sosteneva che larticolo gli recasse pregiudizio e non fosse più attuale, dal momento che riguardava una vicenda giudiziaria, occorsa nel 1998, in cui egli era stato imputato di appropriazione indebita aggravata. Linteressato si doleva inoltre che non fossero stati riportati i successivi sviluppi del caso, sfociati in una sentenza della Cassazione di prescrizione dellimputazione. Lamentava infine che leditore non avesse dato riscontro alla sua istanza per lesercizio dei diritti.

Il Garante, nellesaminare la vicenda, sottolinea ancora una volta alcuni importanti principi.

In primo luogo, per quanto attiene al diritto di cronaca giornalistica, viene ribadita la liceità del trattamento dei dati personali di un soggetto menzionato allinterno di un articolo, poiché questo diritto risponde allinteresse del pubblico di conoscere le vicende riportate, anche in considerazione dellattività professionale e della notorietà del soggetto menzionato (a tal riguardo si veda lart. 6 delle Regole deontologiche).

Si aggiunga, inoltre, che il trattamento dei dati personali del soggetto a cui si riferisce larticolo di cronaca risulta lecito anche nellipotesi in cui la notizia venga inserita in un archivio online.
In questo caso, infatti, sebbene la notizia sia risalente nel tempo, sussiste una legittima finalità di archiviazione storica che, pur se differente rispetto alla originaria finalità di cronaca giornalistica, a norma dellart. 5, par. 1, lett. b) ed e), del Regolamento e dallart. 99 del Codice privacy, risulta compatibile con la stessa e consente, pertanto, di trattare i dati  oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.

Nel caso sottoposto allanalisi del Garante, laccesso allarchivio era, poi, consentito solamente agli utenti abbonati al servizio e la notizia era rintracciabile solo attraverso specifici parametri di ricerca, come titolo, autore dellarticolo o argomento trattato.

Il Garante sottolinea, inoltre, lidoneità della misura della deindicizzazione nei motori esterni al quotidiano online, ormai disposta da diverso tempo, a garantire il bilanciamento tra i diversi e opposti interessi delle parti, ossia il diritto alloblio dellinteressato e il diritto allinformazione giornalistica.

Resta un ulteriore aspetto da considerare, attinente al diritto, dellinteressato, di ottenere laggiornamento o lintegrazione della notizia di cronaca che lo riguarda.

Nel caso analizzato laggiornamento, in effetti, non era mai stato effettuato, ma dallistruttoria svolta dallAutorità è emerso che il mancato aggiornamento era attribuibile esclusivamente allinerzia dellinteressato che non aveva mai fornito alleditore la documentazione necessaria per integrare la notizia aggiornandola con gli ultimi sviluppi, non potendo, per questo motivo, risultare inadempiente.

La vicenda analizzata, infine, ha comportato a carico delleditore lirrogazione di una sanzione amministrativa per aver omesso di dare riscontro alle richieste dellinteressato volte a esercitare il diritto alloblio con riferimento allarticolo che lo vedeva coinvolto.

Sebbene il procedimento abbia ritenuto infondate le richieste dellinteressato, il mancato riscontro da parte delleditore alle richieste avanzate, ha integrato un illecito amministrativo a norma dellart. 83 paragrafo 5 del Regolamento.

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