Unione Nazionale Ambulatori : « in caso di stop del TAR Lazio alle tariffe attuali, il D.M. del 2012 resterebbe l’unico punto di riferimento, con importi piu’ alti per la sanità pubblica e privata. Altamente auspicabile una soluzione in tal senso per la salvezza della sanita’ italiana, per evitare il fallimento delle strutture di tutte le regioni in piano di rientro, quindi tutto il sud Italia.
« In virtù dei valori di quei principi di legalità, trasparenza e chiarezza chiesti a tutela della salute dei cittadini, l’U.A.P vuole ribadire ancora una volta che l’eventuale sospensione dell’attuale Nomenclatore Tariffario disposta dal TAR Lazio nella prossima udienza del 28 gennaio vedrebbe rivivere il D.M. 18 ottobre 2012 (il cosidetto ‘Tariffario Balduzzi’), che rimane l’unico riferimento normativo ancora valido. Quest’ultimo, peraltro, sebbene preveda tariffe ferme ormai da 20 anni, sarebbe sicuramente più favorevole per la sanità pubblica e privata, in quanto prevede tariffe più alte di quelle previste dall’attuale nomenclatore tariffario, e quindi, sarebbe altamente auspicabile una soluzione in tal senso per la salvezza per la sanità italiana”. Lo scrive l’Unione nazionale Ambulatori, Poliambulatori, enti e ospedalità privata in una nota. “Tale posizione, oltre ad essere giuridicamente l’unica sostenibile, è confortata anche da autorevoli pareri pro-veritate elaborati da eminenti Studi Legali che hanno chiarito che non è giuridicamente sostenibile la tesi secondo cui in caso di sospensiva dell’attuale Nomenclatore tariffario sarebbe nuovamente applicabile il D.M. del 2023, in quanto quest’ultimo è stato espressamente abrogato dal D.M. del 27/12/2024, oltre che per un principio di effettività della tutela giurisdizionale”.
“La norma regionale denunciata, nel disporre la ‘totale e immediata vigenza ed esecuzione’ del DPCM LEA, anche per la parte relativa alle prestazioni di assistenza specialistica e protesica, viola l’art. 64, commi 2 e 3, del medesimo DPCM che individua già l’efficacia delle disposizioni di che trattasi, subordinandone l’entrata in vigore all’emanazione delle relative tariffe – scrive l’U.A.P. -. In assenza dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione delle citate tariffe del 23 giugno 2023, le prestazioni previste nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017, la cui ‘totale e immediata vigenza ed esecuzione’ è disposta dall’articolo 26, comma 1 e ribadita dal comma 2 del medesimo articolo (‘L’immediata vigenza ed esecuzione disposta dal comma 1 è in deroga a qualsiasi atto amministrativo, anche di rango statale con cui siano state disposte deroghe ai termini di entrata in vigore’), si configurano come extra LEA, la cui erogazione non è consentita nelle regioni in piano di rientro, quale la regione Puglia, in quanto spese non obbligatorie (tra le tante, Corte Cost. sentenze n. 161 e 190 del 2022)’. L’Avvocatura, pertanto – conclude l’U.A.P. -, che impugna per conto della Presidenza del Consiglio del Ministri, in tale frangente sposa una tesi del tutto contraria a quella enunciata dal senatore D’Anna, in più occasioni.”